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LA DIRETTIVA 89/686/CE
Dispositivi di protezione individuali

PPE Personal Protection Equipment


La direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale è stata recepita in Italia con il DLGS n. 475 del 04/12/1992.
Con le direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE recepite in Italia dal DLGS n 10 del 02/01/1997 si sono apportate delle modifiche alla direttiva e al decreto di recepimento.
La direttiva PPE nasce con lo scopo di rimuovere le barriere commerciali nell'area del mercato UE, mediante l'adozione da parte degli stati membri di medesimi standard europei.

Eurofins - Modulo Uno SpA è in grado di effettuare la certificazione prevista dalla direttiva 89/686/CEE per tutte le procedure di certificazione per i seguenti prodotti:

1) cuffie antirumore (anche montate su elmetti) - art. 10 Categoria II
2) inserti auricolari - art. 10 Categoria II
3) caschi - art. 10 e art. 11 Categoria II e III
4) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - art. 10 Categoria II
5) autorespiratori - art. 10 e art. 11 Categoria III
6) sistemi anticaduta- art. 11 Categoria III

Eurofins - Modulo Uno SpA può svolgere, inoltre, le attività di prova previste anche per i DPI rientranti in categoria I, al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Allegato II della direttiva nonché effettuare la sorveglianza sulla produzione su prodotti come ricorso volontario ad organismo.

Eurofins - Modulo Uno SpA si avvale della competenza di tecnici che da lungo tempo svolgono attività nell'ambito della certificazione di prodotto e in particolare della certificazione CE.

E' inoltre in grado di eseguire le prove e le misure necessarie a verificare la conformità ai requisiti richiesta dalla direttiva.

La direttiva 89/686/CEE: campo di applicazione
La direttiva 89/686/CEE riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI o PPE in inglese).
Si intende per "DPI" qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati DPI:

  1. l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
  2. un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
  3. i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

 

 

Inoltre viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione ai rischi.

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE:

  • i DPI disciplinati da un'altra direttiva;
  • indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le seguenti tipologie di DPI:
    1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
    2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.)
    3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:
      • le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
      • l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
      • il calore (guanti, ecc.);
    4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
    5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote

Solo i DPI che risultano conformi ai Requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'Allegato II della direttiva 89/686/CEE nonché alle norme armonizzate possono beneficiare del marchio "CE".

Solo con l'esito favorevole delle azioni previste dalle procedure di valutazione della conformità, il produttore può redigere la dichiarazione di conformità CE del prodotto e apporre la marcatura.

La direttiva 89/686/CEE: procedure di valutazione della conformità
Ogni tipologia di DPI è stata suddivisa in Categorie da 1 a 3 in base al pericolo, in funzione delle quali il costruttore deve adottare una specifica procedura di valutazione della conformità.

Appartengono alla:

  • categoria 0
    prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE;
  • categoria I
    i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
  • categoria II
    i DPI che non rientrano nelle altre due categorie;
  • categoria III
    i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente



Scarica i testi

Riconoscimento

Estensione
89/686/CEE
Linee Guida
Elenco EN

 


Categoria

Iter certificativo

Intervento Organismo Notificato

I

Il fabbricante sotto la sua responsabilità redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE.

NO
Articolo 8 paragrafo 3 della direttiva DPI

II

Il fabbricante sotto la sua responsabilità redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE solo dopo che un esemplare modello ha superato favorevolmente l'esame CE del tipo eseguito da un ON.

SI
L'ON esegue un esame CE del tipo
(EC type examination)
Articolo 8 paragrafo 2 della direttiva DPI
Procedura Articolo 10

III

Il fabbricante sotto la sua responsabilità redige la dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE solo dopo che:

A.

un esemplare modello ha superato favorevolmente l'esame CE del tipo eseguito da un ON;

B.

il fabbricante supera favorevolmente il controllo di qualità iniziale e periodico eseguito da un ON secondo una delle seguenti procedure di cui all'Articolo 11:

 

lettera A

Sistema di garanzia di qualità "CE" del prodotto finito;

 

 

oppure

 

lettera B

Sistema di garanzia qualità "CE" della produzione con sorveglianza.

Il fabbricante appone dopo il marchio CE il numero identificativo dell'ON.

SI
L'ON esegue un esame CE del tipo
(EC type examination)

L'ON esegue un controllo di qualità della produzione del DPI (quality control of the PPE manufactured)

Articolo 8 paragrafo 4 della direttiva DPI.

Procedura Articolo 11

Per quanto attiene ai prodotti di cui sopra, si riportano qui di seguito le indicazioni di categoria così come indicate nelle linee guida.

CASCHI

Categoria

Copricapo progettati e costruiti per la protezione del cuoio capelluto

I

Tutti i caschi, inclusi quelli per lo sport

II

Caschi progettati e costruiti per l'uso in ambienti con alte temperature (temperatura aria maggiore o uguale a 100°C ) e che può o non può essere caratterizzata dalla presenza di radiazione infrarossa, fiamme o proiezione di molte quantità di materiale fuso

III

Caschi progettati e costruiti per la protezione contro il rischio elettrico

III

 

AUTORESPIRATORI

Categoria

Mascherine chirurgiche

0

Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie progettati e costruiti al fine di proteggere contro aerosol solidi, liquidi e gassosi

III

ANTICADUTA

Categoria

Punti di ancoraggio che formano parte integrante della struttura
o della superficie rocciosa

0

Dispositivi per l'accesso o il sollevamento a postazioni in quota

0

Dispositivi per climbing, rock climbing, speleologia, …

0

Dispositivi di supporto, progettati e costruiti per uso con paracadute, paraglides, hanggliders, … e che non possono essere usati per scopi diversi che quelli per i quali sono stati progettati

0

Paracaduti di emergenza

0

Tutti i dispositivi anticaduta progettati e costruiti per proteggere contro le cadute dall'alto, per uso privato o professionale. Questa categoria include dispositivi per lavori in quota e con supporto (harnesses, thigh straps, belts, …)

III

Contact:
Tel. +39 011.22.22.225
Fax +39 011.22.22.226
CertificationModuloUno@eurofins.com