La
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuale è stata recepita
in Italia con il DLGS n. 475 del 04/12/1992.
Con le direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE recepite in Italia
dal DLGS n 10 del 02/01/1997 si sono apportate delle modifiche alla
direttiva e al decreto di recepimento.
La direttiva PPE nasce con lo scopo di rimuovere le barriere commerciali
nell'area del mercato UE, mediante l'adozione da parte degli stati
membri di medesimi standard europei.
Eurofins - Modulo Uno SpA è in grado di effettuare la certificazione prevista dalla
direttiva 89/686/CEE per tutte le procedure di certificazione per i seguenti
prodotti:
| 1)
cuffie antirumore (anche montate su elmetti) - art. 10 |
Categoria
II |
| 2)
inserti auricolari - art. 10 |
Categoria
II |
| 3)
caschi - art. 10 e art. 11 |
Categoria
II e III
|
| 4) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico
per motociclisti - art. 10 |
Categoria
II |
| 5)
autorespiratori - art. 10 e art. 11
|
Categoria
III
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| 6)
sistemi anticaduta- art. 11
|
Categoria
III
|
Eurofins - Modulo Uno SpA può svolgere, inoltre, le attività di prova previste anche
per i DPI rientranti in categoria I, al fine di determinare il soddisfacimento
dei requisiti di cui all'Allegato II della direttiva nonché effettuare
la sorveglianza sulla produzione su prodotti come ricorso volontario ad
organismo.
Eurofins - Modulo Uno SpA si avvale della competenza di tecnici che da
lungo tempo svolgono attività nell'ambito della certificazione di prodotto
e in particolare della certificazione CE.
E' inoltre in grado di eseguire le prove e le misure necessarie a verificare
la conformità ai requisiti richiesta dalla direttiva.
La direttiva 89/686/CEE:
campo di applicazione
La direttiva 89/686/CEE
riguarda i dispositivi di protezione individuale (DPI o PPE in inglese).
Si intende per "DPI" qualsiasi dispositivo
o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché
essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne
in pericolo la salute e la sicurezza.
Sono anche considerati
DPI:
- l'insieme costituito
da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante
per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che
possono presentarsi simultaneamente;
- un dispositivo o
articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo
individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per
svolgere una data attività;
- i componenti intercambiabili
di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati
unicamente per detto DPI.
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Inoltre viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema
di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche
nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere
indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo
di esposizione ai rischi.
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva;
- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino,
le seguenti tipologie di DPI:
- DPI
progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle
per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
- DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol,
armi individuali deterrenti, ecc.)
- DPI
progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la
stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.);
- DPI
destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate
a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
- Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore
a due o tre ruote
Solo i DPI che risultano conformi ai Requisiti essenziali di salute e di
sicurezza di cui all'Allegato II della direttiva 89/686/CEE nonché alle
norme armonizzate possono beneficiare del marchio "CE".
Solo con l'esito favorevole
delle azioni previste dalle procedure di valutazione della conformità, il produttore può redigere la dichiarazione
di conformità CE del prodotto e apporre la marcatura.
La direttiva 89/686/CEE:
procedure di valutazione della conformità
Ogni tipologia
di DPI è stata suddivisa in Categorie da
1 a
3 in
base al pericolo, in funzione delle quali
il costruttore deve adottare una specifica procedura di valutazione della
conformità.
Appartengono alla:
- categoria 0
prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva
89/686/CEE;
- categoria I
i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona
da rischi di danni fisici di lieve entità;
- categoria II
i DPI che non rientrano nelle altre due categorie;
- categoria III
i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente
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