Campo di applicazione e requisiti essenziali
La
direttiva riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.)
che sono fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere
di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile) e che debbano
assicurare il rispetto di almeno uno dei requisiti essenziali che
riguardano:
- resistenza meccanica e
stabilità;
- sicurezza in caso di
incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza
nell’impiego;
- protezione contro il
rumore;
- risparmio energetico e
ritenzione di calore.
I requisiti essenziali sono
precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da
comitati tecnici e poi sviluppati e articolari mediante “specifiche
tecniche” che sono le norme armonizzate o i benestari tecnici.
Laddove non esistano né
norma armonizzata né benestare tecnico europeo, i prodotti possono
continuare ad essere valutati ed immessi sul mercato in base alle
disposizioni nazionali esistenti conformi ai requisiti essenziali.
Marcatura CE
Possono beneficiare del marchio “CE”
esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme o a un
benestare tecnico europeo.
Solo con l’esito
favorevole delle azioni previste dagli schemi di attestazione della
conformità, il produttore può redigere la dichiarazione CE di conformità
del prodotto e apporre la marcatura.