La
direttiva 73/23/CEE, recepita in Italia con la Legge n. 791 del 18/10/1977 modificata dal DLGS n. 626 del 25/11/1996, si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua.
Tale direttiva è stata sostituita dalla 2006/95/CE
Nella direttiva LVD per materiale elettrico si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni qui riportati:
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Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione. Materiali elettrici per radiologia e uso clinico. Parti elettriche di ascensori e montacarichi. Contatori elettrici. Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico. Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici. Disturbi radioelettrici.
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Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri
Prima dell'immissione sul mercato, il fabbricante valuta la conformità del materiale elettrico ai requisiti richiesti dalla direttiva (redige il fascicolo tecnico ed esegue le |
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prove/misure necessarie) ed appone la marcatura CE che attesta la conformità del materiale alla direttiva LVD.
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
La marcatura CE di conformità è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile
In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un Organismo Notificato a sulla conformità del materiale elettrico.
Le procedure di valutazione delle conformità
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica riguardante la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico.
Il fabbricante garantisce e dichiara la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica e ai requisiti della direttiva.
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