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LA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
MD Machinery Directive

 

Direttiva macchine
La direttiva 98/37/CE, che ha ricodificato la direttiva 89/392/CEE e le sue successive varianti, è stata sostituita, con effetto 29 dicembre 2009, dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CE a sua volta recepita nell’ordinamento italiano con il DLGS 17 del 27/01/2010.

Il campo di applicazione
Con la nuova direttiva è stato ridefinito il campo di applicazione elencando in modo esplicito tutta una serie di categorie di prodotti cui si continuerà ad applicare la direttiva. Sono state inoltre ridefinite/chiarite meglio alcune esclusioni ed introdotte nuove categorie di prodotti.

La direttiva macchine richiede ai costruttori di: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza (Allegato V), accessori di sollevamento, catene funi e cinghie nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica di apporre la marcatura CE e redigere la dichiarazione CE di conformità;  elementi indispensabili per attestare il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) di cui all’Allegato I.

Per macchina si intende - insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, …omississ…

La direttiva macchine si applica anche alle “quasi-macchine” che sono state così definite: “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Esse sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”.

La documentazione tecnica
Il costruttore deve redigere per ogni prodotto che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva macchine un fascicolo tecnico (Allegato VII) che deve dimostrare la conformità del prodotto ai RESS. Il fascicolo tecnico deve contenere la documentazione necessaria a testimoniare i corretti criteri di progettazione, fabbricazione e funzionamento in relazione agli aspetti di sicurezza.

 

 

Le procedure di valutazione
Qualunque macchina, per poter recare la marcatura CE, deve soddisfare i “requisiti essenziali” esposti nell'Allegato I della direttiva.

La direttiva macchine individua due gruppi di prodotti: un gruppo indicato nell’Allegato IV a cui appartengono i prodotti

Eurofins-Modulo Uno SpA è Organismo Notificato anche per la direttiva macchine ed è disponibile a fornire la certificazione richiesta.
Eurofins-Modulo Uno SpA ha in organico un team di tecnici altamente qualificati che da lungo tempo sviluppano attività in ambito certificativo ed in particolare la certificazione  per le direttive comunitarie.

          considerati più pericolosi e al secondo gruppo tutti gli altri prodotti. Il costruttore verificata l’appartenenza del prodotto o meno all’Allegato IV potrà scegliere il percorso certificativo, secondo una delle procedure ammesse, in base ai criteri adottati per garantire la conformità alle disposizioni dalla direttiva ed in particolare ai Requisiti Essenziali di cui all’Allegato I:
uso di norme armonizzate oppure adozione di proprio know-how.
Nell’ambito delle procedure di certificazione, gli Allegati IX e X sono gli unici che richiedono l’intervento di un Organismo Notificato (Notified Body). Il ruolo dell’Organismo può essere così sinteticamente riassunto
       

  • Allegato IX (modulo B) ovvero esame di tipo: l’Organismo esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia stato fabbricato secondo la documentazione; svolge o fa svolgere le prove necessarie.
  • Allegato X (modulo H): l’Organismo esegue una verifica del sistema di qualità adottato dal Costruttore per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti.
  • Nel caso di prodotti non rientranti nell’Allegato IV non è previsto nella direttiva l’intervento dell’Organismo Notificato.

E’ sempre possibile per un Costruttore di macchine, siano esse o meno appartenenti all’Allegato IV, sottoporre volontariamente ad un Organismo Notificato il prodotto per ottenere un Attestato di Rispondenza o un Attestato di Approvazione in relazione al tipo di attività richiesta.

 

Iter di certificazione

 

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Riconoscimento

98/37/CE

2006/42/CE

Linee Guida

Elenco EN

 

 

 

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