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Direttiva macchine
La direttiva 98/37/CE, che ha ricodificato la direttiva 89/392/CEE e le sue
successive varianti, è stata sostituita, con effetto 29 dicembre 2009,
dalla nuova direttiva macchine 2006/42/CE a sua volta recepita
nell’ordinamento italiano con il DLGS 17 del 27/01/2010.
Il campo di
applicazione
Con la nuova direttiva è stato ridefinito il campo di applicazione
elencando in modo esplicito tutta una serie di categorie di prodotti cui si
continuerà ad applicare la direttiva. Sono state inoltre
ridefinite/chiarite meglio alcune esclusioni ed introdotte nuove categorie
di prodotti.
La direttiva macchine richiede ai costruttori di:
macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza (Allegato
V), accessori di sollevamento, catene funi e cinghie nonché dispositivi
amovibili di trasmissione meccanica di apporre la marcatura CE e redigere
la dichiarazione CE di conformità; elementi indispensabili per attestare
il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) di cui
all’Allegato I.
Per macchina si intende - insieme equipaggiato o destinato
ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza
umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben
determinata, …omississ…
La direttiva macchine si applica anche alle
“quasi-macchine” che sono state così definite: “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma
che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben
determinata. Esse sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina”.
La
documentazione tecnica
Il costruttore deve redigere per ogni prodotto che
ricade nell’ambito di applicazione della direttiva macchine un
fascicolo tecnico (Allegato VII) che deve dimostrare la conformità del
prodotto ai RESS. Il fascicolo tecnico deve contenere la documentazione
necessaria a testimoniare i corretti criteri di progettazione,
fabbricazione e funzionamento in relazione agli aspetti di sicurezza.
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Le procedure di
valutazione
Qualunque macchina, per poter recare la marcatura CE, deve soddisfare i
“requisiti essenziali” esposti nell'Allegato I della direttiva.
La direttiva
macchine individua due gruppi di prodotti: un gruppo indicato
nell’Allegato IV a cui appartengono i prodotti
Eurofins-Modulo Uno SpA è Organismo Notificato anche per
la direttiva macchine ed è disponibile a fornire la certificazione
richiesta.
Eurofins-Modulo Uno SpA ha in organico un team di tecnici altamente
qualificati che da lungo tempo sviluppano attività in ambito certificativo
ed in particolare la certificazione per le direttive comunitarie.
considerati più
pericolosi e al secondo gruppo tutti gli altri prodotti. Il costruttore
verificata l’appartenenza del prodotto o meno all’Allegato IV
potrà scegliere il percorso certificativo, secondo una delle procedure ammesse,
in base ai criteri adottati per garantire la conformità alle disposizioni
dalla direttiva ed in particolare ai Requisiti Essenziali di cui
all’Allegato I:
uso di norme armonizzate oppure adozione di proprio
know-how.
Nell’ambito delle procedure di certificazione,
gli Allegati IX e X sono gli unici che richiedono l’intervento di un
Organismo Notificato (Notified Body). Il ruolo dell’Organismo può
essere così sinteticamente riassunto
- Allegato IX (modulo B)
ovvero esame di tipo: l’Organismo esamina e valuta la
documentazione, verifica che il tipo sia stato fabbricato secondo la
documentazione; svolge o fa svolgere le prove necessarie.
- Allegato X (modulo H):
l’Organismo esegue una verifica del sistema di qualità adottato
dal Costruttore per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti.
- Nel caso di prodotti non
rientranti nell’Allegato IV non è previsto nella direttiva
l’intervento dell’Organismo Notificato.
E’ sempre possibile per un Costruttore di macchine,
siano esse o meno appartenenti all’Allegato IV, sottoporre
volontariamente ad un Organismo Notificato il prodotto per ottenere un
Attestato di Rispondenza o un Attestato di Approvazione in relazione al
tipo di attività richiesta.
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