La direttiva 2000/14/CE dell'08 maggio 2000 sostituisce un insieme di
direttive, concernenti macchine da cantiere ed alcune altre tipologie, emanate
prevalentemente negli anni '80.
La Direttiva 2000/14/CE, in vigore dal 3 luglio 2001, è diventata
obbligatoria dal 2 gennaio
2002.
In
Italia è stata recepita con il decreto
legislativo n. 262 del 4 settembre 2002.
La direttiva 2000/14/CE è stata aggiornata dalla direttiva 2005/88/CE
(recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 24 luglio 2006
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana n. 182 del 07/08/2006) che modifica i livelli
massimi di potenza sonora ammessa.
La Direttiva si
applica a 57 tipologie di macchine ed attrezzature definite nell'Allegato
I, mobili o semoventi, suddivise in due gruppi:
| a) |
Al primo gruppo
appartengono quelle per le quali è stabilito un valore limite del livello
di potenza sonora emesso (articolo 12 della direttiva):
Il fabbricante deve in questo caso garantire il rispetto di tale valore
limite e sottoporre le sue macchine e attrezzature ad uno dei seguenti
processi certificativi, da lui scelto: |
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controllo interno della
produzione (con valutazione della documentazione tecnica e controlli
periodici)
(Allegato VI |
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verifica dell'esemplare
unico(Allegato VII) |
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• |
garanzia di qualità
totale (Allegato VIII) |
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Tutte e tre le
procedure prevedono l'intervento di un Organismo Notificato, scelto dal
fabbricante.
| b) |
Al secondo gruppo
appartengono le macchine e le attrezzature per le quali la direttiva non
fissa un valore limite di potenza sonora emessa, e la cui certificazione
acustica è affidata unicamente al fabbricante attraverso una procedura di
controllo interno della produzione (articolo 13 della direttiva) |
Qualunque sia la via
intrapresa per la certificazione debbono essere svolte alcune attività:
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• |
determinazione,
attraverso definite procedure di prova, dell'emissione acustica di ogni
tipologia di macchina ed attrezzatura, che tenga conto, oltre che dei
risultati di prova, anche dell'incertezza associata ad aspetti
metrologici e produttivi (livello di potenza sonora garantito); |
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predisposizione di adeguata
documentazione tecnica; |
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redazione della dichiarazione di
conformità; |
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apposizione della
marcatura CE; |
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apposizione dell'indicazione del
livello di potenza sonora garantito. |
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