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La direttiva 99/36/CE,
recepita in Italia con il DLGS n. 23 del 02/02/2002 e modificato e
integrato con il DLGS n 43 del 18/02/2003 che dà anche attuazione alla
direttiva di modifica 2001/2/CE e alla decisione 2001/107/CE, si applica
alle attrezzature a pressione trasportabili.
La direttiva europea
1999/36/CE si applica sia ai prodotti di nuova fabbricazione sia alle
attrezzature esistenti sul mercato con la procedura di
“rivalutazione” e sia alle ispezioni periodiche per la verifica
del mantenimento dei requisiti di sicurezza previsti.
La direttiva entra in
vigore:
- dal 1/07/2001 e dal
01/07/2003 cogente per bombole e recipienti criogenici;
- dal 01/07/2003 prorogata al
01/07/2007 ai fusti a pressione, alle incastellature di bombole ed
alle cisterne
La direttiva ha lo scopo di
accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili
omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e
di garantire la libera circolazione anche con riguardo agli aspetti
relativi a:
- immissione sul mercato,
attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione;
- rivalutazione, non obbligatoria,
della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
esistenti (contenitori e cisterne) conformi ai requisiti delle
direttive 94/55/CE (trasporto merci pericolose su strada) e 96/49/CE
(trasporto merci pericolose su ferrovia).
- utilizzazione ripetuta e
ispezioni periodiche di:
A) attrezzature a
pressione trasportabili di nuova fabbricazione, conformi alle disposizioni
delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, o già esistenti che siano state soggette
alla rivalutazione della conformità in accordo alle stesse;
B) bombole per gas già esistenti che recano il marchio di conformità
previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE.
La direttiva 99/36/CE
definisce per attrezzature a pressione trasportabili si intendono:
- tutti i contenitori,
(bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici,
incastellature di bombole come definite nell'allegato A alla direttiva
94/55/CE, e dalle disposizioni interne di recepimento);
- tutte le cisterne, comprese
le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i
serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di
veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna,
utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, ai sensi degli
allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni
interne di recepimento, nonché per il trasporto di talune sostanze
pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI del DLGS n.
23/2002, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per
il trasporto;
- i rubinetti e gli altri
accessori di sicurezza facenti parte dell'attrezzatura trasportabile.
Non costituiscono
attrezzature a pressione trasportabili le attrezzature soggette alle
prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantità ed ai
casi particolari previsti dall'allegato A alla direttiva 94/55/CE e
dall'allegato alla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di
recepimento, nonché i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole
per gas per apparecchi di respirazione.
La direttiva 99/36/CE con
"rivalutazione della conformità" intende:
la procedura volta a valutare a posteriori, a richiesta del proprietario,
del suo mandatario stabilito nella Comunità o del detentore, la conformità
delle attrezzature a pressione trasportabili già esistenti e messe in
funzione anteriormente alla data di cui all'articolo 15, commi 1 e 2 del
DLGS n. 23/2002 o, nel caso dei commi 3 e 4, entro le date ivi indicate,
alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e
96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
I prodotti destinati al
trasporto di gas di varia natura possono essere: Bombole e incastellature
di bombole, Cilindri o tubi, Fusti, Recipienti criogenici e Cisterne.
In Italia questi prodotti
fino alla data di entrata in vigore della direttiva T-PED sono stati
sottoposti a prove di controllo e sorveglianza con DM del 1925 sotto la
responsabilità della ISPESL coadiuvata dalla Motorizzazione Civile.
Con
l’entrata in vigore della direttiva T-PED anche gli Organismi privati
svolgono le procedure di certificazione delle nuove apparecchiature,
possono effettuare la rivalutazione di conformità ed eseguono le verifiche
periodiche per i prodotti marcati
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LE PROCEDURE
DI VALUTAZIONE
Marcatura - nuovi prodotti
Il costruttore al fine di
applicare una procedura di valutazione della conformità deve verificare in
quale categoria ricade l’attrezzatura a pressione trasportabile. La
direttiva 99/36/CE identifica 3 categorie così suddivise:
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Categoria
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Definizione
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I
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Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per
la capacità è inferiore o pari a 30 MPa/litro (300 bar/litro)
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II
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Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per
la capacità è superiore a 30 e inferiore o pari a 150 MPa/litro (300 e
1500 bar/litro)
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II
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Recipienti in cui il prodotto della pressione di prova per
la capacità è superiore a 150 MPa/litro (1500 bar/litro) e le cisterne.
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Definita la categoria del prodotto
il fabbricante sceglie la procedura di valutazione della conformità che
vuole adottare tra le seguenti:
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Categoria
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Moduli certificativi
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I
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A1
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D1
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E1
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II
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H
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B+E
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B+C1
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B1+F
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B1+D
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III
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G
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H1
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B+D
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B+F
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I
rubinetti (valvole) e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi
comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio
e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di
valutazione della conformità di livello pari o superiore a quella del
recipiente o della cisterna su cui sono montati. Tali rubinetti e altri
accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una
procedura di valutazione della conformità separata da quella relativa al
recipiente od altra cisterna.
Per i recipienti e le cisterne la direttiva T-PED
prevede al termine favorevole delle attività di certificazione (moduli A1,
C1, D, D1, E, E1, F, G, H, H1) di rivalutazione della conformità e
dell'ispezione periodica sul prodotto deve essere apposta la marcatura seguita dal
numero identificativo dell'Organismo Notificato.
Per quanto attiene invece ai
rubinetti (valvole) e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza
al termine dell’applicazione di una procedura di
valutazione della conformità si appone solo la marcatura .
Rivalutazione
della conformità per attrezzature esistenti
Questa procedura descrive il
metodo che si deve applicare per far si che le attrezzature a pressione
trasportabili immesse sul mercato, siano conformi ai pertinenti requisiti
delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE nonché per dimostrare che il prodotto
ha caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti a quelle richieste dalla
T-PED.
Per consentire il loro riutilizzo è necessaria una valutazione documentale
dell’Organismo Notificato integrata con prove tecniche di riscontro.
Pertanto
l’utilizzatore deve mettere a disposizione dell'Organismo Notificato
i dati che consentano l’identificazione precisa ed univoca almeno in
termini di:
- origine
dell’apparecchio;
- approvazione e/o collaudi
superati dallo stesso;
- prescrizioni particolari;
- limitazioni eventuali;
- danni e relative
riparazioni
A seconda
dell'apparecchiatura la documentazione nonché le prove devono essere
integrati. Si possono almeno presentare i seguenti casi di integrazione di
documentazione:
- CASO 1) rivalutazione di
conformità del tipo;
- CASO 2) rivalutazione di
conformità del singolo recipiente;
- CASO 3) documento di prova
successiva alla prima.
Durante l'ispezione per la
rivalutazione di conformità occorrerà verificare che le valvole, i
rubinetti e gli accessori di sicurezza possano garantire le prestazioni di
progetto, in conformità alle norme di cui alla direttiva 99/36/CE.
Al termine favorevole della
rivalutazione del prodotto da parte di un Organismo Notificato il
costruttore appone il marchio seguito dal numero identificativo
dell’Organismo.
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